Ti è piaciuto? Condividi!

Secondo una stima fatta dall’associazione liturgica francese “Paix liturgique” sarebbero almeno 5 mila i sacerdoti che nel mondo celebrano la Santa Messa con il Vetus Ordo cioè con il messale liberalizzato da Benedetto XVI attraverso il motu proprio Summorum Pontificum.

Questo numero è stato ottenuto considerando:

1) I circa 760 sacerdoti appartenenti alla Società di San Pio X e comunità religiose affini.

2) Dai circa 600 sacerdoti di quelle comunità precedentemente chiamate “Ecclesia Dei” (cioè, quelle stabilite regolarmente seguendo il motu proprio Ecclesia Dei).

3) Dai circa 130 sacerdoti appartenenti a comunità religiose che non erano mai sotto l’autorità dell’ormai defunta “Pontificia Commissione Ecclesia Dei” (ad esempio, i sacerdoti appartenenti a Fontgombault, a Norcia, ecc.).

4) Almeno 3.000 preti diocesani (forse fino a 5.000, se si includono quelli che sono molto cauti a causa dei loro vescovi locali) che lo celebrano regolarmente, anche se non esclusivamente, di cui almeno mille negli Stati Uniti. Tutti preti che hanno seguito le direttive del Summorum Pontificum.

Christian Marquant per conto dell’associazione liturgica francese “Paix liturgique” ha aggiunto che i sacerdoti che celebrano il Vetus Ordo “rappresentano almeno l’1,1% del clero cattolico globale (o più, se consideriamo solo i sacerdoti della Chiesa latina, poiché è una liturgia latina, e se consideriamo solo sacerdoti attivi)”. Non è un numero basso se si considera che questa forma liturgica è stata vietata o mal sopporta per lungo tempo e rimane ampiamente perseguitata. Ma nonostante questo, il numero dei sacerdoti che celebra in modo tradizionale sta crescendo.

Il 7 luglio 2007, nel terzo anno del suo Pontificato Benedetto XVI aveva stabilito che il Messale Romano promulgato da Paolo VI è la espressione ordinaria della “lex orandi” (“legge della preghiera”) della Chiesa cattolica di rito latino. Tuttavia il Messale Romano promulgato da S. Pio V e nuovamente edito dal B. Giovanni XXIII deve venir considerato come espressione straordinaria della stessa “lex orandi” e deve essere tenuto nel debito onore per il suo uso venerabile e antico. Queste due espressioni della “lex orandi” della Chiesa non porteranno in alcun modo a una divisione nella “lex credendi” (“legge della fede”) della Chiesa; sono infatti due usi dell’unico rito romano. Perciò è lecito celebrare il Sacrificio della Messa secondo l’edizione tipica del Messale Romano promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962 e mai abrogato, come forma straordinaria della Liturgia della Chiesa.

Le condizioni per l’uso di questo Messale sono: – Nelle Messe celebrate senza il popolo, ogni sacerdote cattolico di rito latino, sia secolare sia religioso, può usare o il Messale Romano edito dal beato Papa Giovanni XXIII nel 1962, oppure il Messale Romano promulgato dal Papa Paolo VI nel 1970, e ciò in qualsiasi giorno, eccettuato il Triduo Sacro. Per tale celebrazione secondo l’uno o l’altro Messale il sacerdote non ha bisogno di alcun permesso, né della Sede Apostolica, né del suo Ordinario; – Le comunità degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica, di diritto sia pontificio sia diocesano, che nella celebrazione conventuale o “comunitaria” nei propri oratori desiderano celebrare la Santa Messa secondo l’edizione del Messale Romano promulgato nel 1962, possono farlo. Se una singola comunità o un intero Istituto o Società vuole compiere tali celebrazioni spesso o abitualmente o permanentemente, la cosa deve essere decisa dai Superiori maggiori a norma del diritto e secondo le leggi e gli statuti particolari; – Alle celebrazioni della Santa Messa di cui sopra possono essere ammessi – osservate le norme del diritto – anche i fedeli che lo chiedessero di loro spontanea volontà; Nelle parrocchie, in cui esiste stabilmente un gruppo di fedeli aderenti alla precedente tradizione liturgica, il parroco accolga volentieri le loro richieste per la celebrazione della Santa Messa secondo il rito del Messale Romano edito nel 1962. Provveda a che il bene di questi fedeli si armonizzi con la cura pastorale ordinaria della parrocchia, sotto la guida del Vescovo a norma del can. 392, evitando la discordia e favorendo l’unità di tutta la Chiesa; – La celebrazione secondo il Messale del B. Giovanni XXIII può aver luogo nei giorni feriali; nelle domeniche e nelle festività si può anche avere una celebrazione di tal genere; – Per i fedeli e i sacerdoti che lo chiedono, il parroco permetta le celebrazioni in questa forma straordinaria anche in circostanze particolari, come matrimoni, esequie o celebrazioni occasionali, ad esempio pellegrinaggi; – I sacerdoti che usano il Messale del B. Giovanni XXIII devono essere idonei e non giuridicamente impediti; – Nelle chiese che non sono parrocchiali né conventuali, è compito del Rettore della chiesa concedere la licenza; – Nelle Messe celebrate con il popolo secondo il Messale del B. Giovanni XXIII, le letture possono essere proclamate anche nella lingua vernacola, usando le edizioni riconosciute dalla Sede Apostolica; – Se un gruppo di fedeli laici non ottiene soddisfazione alle sue richieste da parte del parroco, può informarne il Vescovo diocesano. Il Vescovo è vivamente pregato di esaudire il loro desiderio. Se egli non può provvedere per tale celebrazione, la cosa venga riferita alla Commissione Pontificia “Ecclesia Dei”; – Il Vescovo, che desidera rispondere a tali richieste di fedeli laici, ma per varie cause è impedito di farlo, può riferire la questione alla Commissione “Ecclesia Dei”, perché gli offra consiglio e aiuto; Il parroco, dopo aver considerato tutto attentamente, può anche concedere la licenza di usare il rituale più antico nell’amministrazione dei sacramenti del Battesimo, del Matrimonio, della Penitenza e dell’Unzione degli infermi, se questo consiglia il bene delle anime; – Agli Ordinari viene concessa la facoltà di celebrare il sacramento della Confermazione usando il precedente antico Pontificale Romano, qualora questo consigli il bene delle anime; – Ai chierici costituiti “in sacris” è lecito usare il Breviario Romano promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962; – L’Ordinario del luogo, se lo riterrà opportuno, potrà erigere una parrocchia personale a norma del can. 518 per le celebrazioni secondo la forma più antica del rito romano, o nominare un cappellano, osservate le norme del diritto.

Le funzioni della Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”, eretta da Giovanni Paolo II nel 1988, recentemente sono state assunte dalla Congregazione della Dottrina della Fede.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.